PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione del voto per corrispondenza all'estero di candidati italiani).

      1. Alla legge 27 dicembre 2001, 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia personalmente, ovvero per corrispondenza. In tale ultimo caso essi votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione valida per la votazione immediatamente successiva e per le votazioni che si susseguono sino a revoca dell'opzione medesima. Con l'opzione per l'espressione del voto nella circoscrizione del territorio nazionale l'elettore indica se intende votare personalmente, ovvero se intende avvalersi del voto per corrispondenza. Con le medesime modalità l'elettore può modificare la propria scelta revocando contestualmente la precedente opzione»;

          b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia sia direttamente, sia per corrispondenza, specificando in particolare che l'opzione per l'espressione del voto nella circoscrizione del territorio nazionale è valida per la votazione immediatamente successiva e per le votazioni che si susseguono sino a

 

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revoca dell'opzione medesima. L'elettore è altresì informato delle modalità con le quali può modificare la propria scelta revocando contestualmente la precedente opzione»;

          c) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole: «Le schede» sono inserite le seguenti: «per la votazione nella circoscrizione Estero»;

          d) dopo il comma 2 dell'articolo 11, è inserito il seguente:

      «2-bis. Le schede della votazione per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale hanno, per la rispettiva votazione e per ciascuna circoscrizione del territorio nazionale in cui l'elettore esercita il voto, il contenuto, le caratteristiche e il colore di quelle previste dagli articoli 31 e 92 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dagli articoli 11 e 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

          e) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-bis. Con le medesime modalità e nei medesimi termini previsti dal presente articolo, gli uffici consolari inviano agli elettori che hanno esercitato l'opzione di votare per corrispondenza nella rispettiva circoscrizione del territorio nazionale le schede relative unitamente al plico di cui ai commi 3 e 4. La busta nella quale l'elettore inserisce la scheda, o le schede votate, è di colore unico per tutte le circoscrizioni del territorio nazionale e diverso dal colore dell'analoga busta utilizzata per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero. All'espressione del voto e alla sua trasmissione all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8»;

 

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          f) al comma 1 dell'articolo 13, le parole: «che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, escludendo da tale numero coloro che abbiano esercitato l'opzione di votare personalmente nel territorio nazionale»;

          g) al numero 3) della lettera c) del comma 3 dell'articolo 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in ciascun seggio sono disposte due urne sigillate: in una di queste sono poste le buste contenenti le schede per il voto nella circoscrizione Estero e nell'altra, contraddistinte dal diverso colore, le buste contenenti le schede per il voto nella circoscrizione del territorio nazionale»;

          h) l'alinea della lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

          «d) completati l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nelle urne sigillate di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine, iniziando e completando preliminarmente lo spoglio delle schede recanti il voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale:»;

          i) dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 14-bis. - 1. Prima di procedere all'apertura dell'urna in cui sono contenute le buste recanti il voto per la circoscrizione Estero, il presidente, assistito dal segretario, raccoglie e sigilla, separatamente per l'elezione della Camera dei deputati e per l'elezione del Senato della Repubblica quando queste sono contestuali, le schede scrutinate che recano il voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
      2. Alla trasmissione delle schede e del verbale di scrutinio all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 72, 73, terzo comma, e 74 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

 

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marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      3. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio relativo ai voti di cui ai commi 1 e 2 e ne fa certificazione in apposito verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

      Art. 14-ter. - 1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non appena riceve da ciascuno dei seggi elettorali di cui all'articolo 13, comma 1, le schede scrutinate che recano l'espressione del voto per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale:

          a) determina, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della rispettiva circoscrizione, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;

          b) determina, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e la comunica, a mezzo di estratto verbale, all'Ufficio elettorale regionale della rispettiva circoscrizione.

      2. Delle operazioni e dell'esito dello scrutinio di cui al comma 1 è data menzione in apposito processo verbale.
      3. I voti espressi per corrispondenza nelle circoscrizioni del territorio nazionale non sono computati ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 15»;

          l) all'alinea del comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole: «Concluse le operazioni

 

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di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e le operazioni di cui all'articolo 14-ter».

Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 76 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «2-bis) al termine delle operazioni relative alle schede votate nelle sezioni del territorio nazionale, procede all'esame del verbale e delle schede eventualmente inviati dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e compie le operazioni di cui ai numeri 1) e 2)»;

          b) al numero 1) del comma 1 dell'articolo 77, dopo le parole: «nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «e nelle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;

          c) al secondo comma dell'articolo 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, computando fra questi quelli eventualmente espressi per corrispondenza nella circoscrizione Estero».

Art. 3.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione e delle schede votate per corrispondenza nella circoscrizione Estero»;

          b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle singole sezioni elettorali della circoscrizione e della circoscrizione Estero».

Art. 4.
(Norme regolamentari).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, al fine di adeguare le norme ivi previste alle modifiche introdotte alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, dalla presente legge.